L’INPS, con circolare n.82 del 04/05/2017, ha reso nota la procedura di trasmissione in via telematica del certificato di gravidanza, ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 151/2001 (T.U. maternità/paternità), modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (Codice dell’Amministrazione Digitale) che demanda all’INPS la definizione delle modalità di trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza e del certificato medico di interruzione della gravidanza, da attuarsi mediante l’utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Istituto stesso.
La procedura fornisce le istruzioni sia ai medici del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato per la trasmissione telematica dei predetti certificati, che alle donne e ai datori di lavoro per la consultazione, rispettivamente dei certificati e degli attestati di gravidanza e di interruzione della gravidanza.
Resta inteso che ciascuna tipologia di certificato medico va trasmesso all’INPS esclusivamente quando previsto per la fruizione di una delle prestazioni ricadenti nell’ampio alveo della tutela della maternità e per cui si presenta richiesta, come, ad esempio, nel caso di richiesta del premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore.
I certificati telematici ricevuti dall’Inps sono messi a disposizione per la consultazione telematica sia della donna, previa identificazione con PIN o CNS, che dei datori di lavoro, previa autenticazione con PIN o CNS.
E’ previsto un periodo transitorio di tre mesi durante il quale è riconosciuta la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di gravidanza e di interruzione della gravidanza.