INAL ha pubblicato lo scorso 12 ottobre la Circolare n. 42 “Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell’art. 18 commi 1, lettera r), e 1 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative”.
L’obbligo specifica che, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati a intermediazione, a decorrere dal 12 ottobre 2017 avranno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, (...) nonché per loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
Resta inteso che per gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio come da prassi.
INAIL ha reso disponibile il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio” quale esclusivo strumento volto a inviare, per fini statistici e informativi, la comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti nonché ai soggetti a essi equiparati, secondo le informazioni e le relative istruzioni fornite nel manuale utente pubblicato nel Portale dell’Inail nella sezione “Supporto - Guide e manuali operativi”.
Il servizio on line è differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di lavoro secondo le seguenti gestioni:
- gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), nel seguito denominata Iaspa;
- gestione per conto dello Stato;
- settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione (Pan);
- gestione agricoltura;
- datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.
Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec), utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’Inail alla casella di posta elettronica certificata della competente Sede locale dell’Inail, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato e allegando la copia del la schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento in argomento.
Sono previste le seguenti sanzioni:
- Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro.
- Invece, con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni prevede, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.
L’onere dell’accertamento e l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata è in capo alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.
Il testo completo della circolare è consultabile al seguente link:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/testo-integrale-circolare-n-42-del-12-ottobre-2017.pdf