Bilance e strumenti misura: nuove regole per la verifica periodica

Dal 18 settembre 2017 è entrato in vigore il DECRETO 21 aprile 2017, n. 93: “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”, modificando le procedure di controllo degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali.

Il decreto stabilisce che gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di controlli successivi:

  1. verificazione periodica;
  2. controlli casuali o a richiesta;
  3. vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea.

La principale novità è che ora la verifica periodica degli strumenti di misura sarà eseguita da organismi privati in possesso dei requisiti dell’allegato I del Decreto, previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), contenente i dati riportati dall’art. 11.

Unioncamere provvederà a formare l’elenco degli organismi accreditati che sarà reso pubblico.

Le modalità di verifica periodica prevedono che il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico. La verificazione periodica è eseguita dall'Organismo entro 45 giorni dalla richiesta.

Ulteriore novità è che, ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico contenente le informazioni di cui all'allegato V del decreto e sul quale andranno registrate le verifiche periodiche e eventuali interventi fatti sullo strumento.

Possono poi essere eseguiti controlli casuali degli strumenti in servizio da parte delle Camere di commercio, a intervalli casuali, senza determinata periodicità e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e continuità dei servizi, senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio; la Camera di commercio registra sul libretto metrologico l'esito del controllo.

Il decreto definisce gli obblighi in capo ai titolari degli strumenti:

  1. comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo;
  2. mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
  3. curano l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
  4. conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
  5. curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Gli organismi dovranno comunicare alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati.

Gli stessi organismi sono a loro volta verificati da parte dell’organismo nazionale di accreditamento.