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Formazione SSL: nuova legge Regione Lombardia 10_febbraio_2026 n.4

2026-02-18 08:31

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Formazione SSL: nuova legge Regione Lombardia 10_febbraio_2026 n.4

Migliorare prevenzione di infortuni e malattie professionali attraverso la regolazione dei corsi di formazione/aggiornamento sulla sicurezza

La nuova legge Regione Lombardia 10_febbraio_2026 n.4 disciplina la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Lombardia, nel rispetto del d.lgs. 81/2008, escludendo alcuni ambiti specifici (antincendio, generatori di vapore, amianto e corsi regolati solo dallo Stato).

Punti principali:

 

Oggetto e finalità (art. 1)

Migliorare prevenzione di infortuni e malattie professionali attraverso la regolazione dei corsi di formazione/aggiornamento sulla sicurezza.

 

Elenco regionale dei soggetti formatori (art. 2)

Istituito un elenco regionale presso l’ASL competente, articolato in tre sezioni:

Sez. I: soggetti formatori istituzionali (Regione, ASST, AREU, fondazioni IRCCS pubbliche, Polis-Lombardia, ecc.), iscritti di diritto.

Sez. II: soggetti formatori accreditati al sistema regionale di istruzione e formazione, con ulteriori requisiti (esperienza triennale, assenza di procedure concorsuali, assenza di gravi sanzioni in materia di sicurezza).

 Sez. III: altri soggetti formatori previsti dall’Accordo Stato-Regioni, anch’essi con requisiti aggiuntivi (esperienza triennale e assenza di gravi sanzioni).

L’iscrizione abilita a erogare corsi di sicurezza in Lombardia.


La Giunta, sentito il Comitato regionale di coordinamento ex art. 7 d.lgs. 81/2008, definirà modalità di iscrizione, aggiornamento e controlli sull’elenco, tramite un Tavolo tecnico permanente.


Piattaforma informatica per i corsi (art. 3)
1.    Viene istituita una piattaforma regionale per tracciare tutti i corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro.
2.    ATS e Ispettorato nazionale del lavoro accedono per programmare vigilanza e controlli.
 

I soggetti formatori iscritti e i datori di lavoro che formano direttamente i propri lavoratori devono:
    comunicare l’avvio di ogni corso (con elenco allievi e calendario);
    comunicare la conclusione del corso;
    utilizzare la piattaforma per il rilascio degli attestati secondo gli standard minimi.
 

La Giunta stabilisce entro 6 mesi caratteristiche tecniche, modalità e tempi delle comunicazioni, interoperabilità con altre piattaforme e regole sul trattamento dei dati personali conformi al Codice Privacy e al GDPR.
 

Sanzioni (art. 4)
a.    Erogazione di corsi senza iscrizione nelle sezioni II e III dell’elenco: sanzione da 5.000 a 30.000 euro e divieto di iscrizione fino a 12 mesi.
b.    Mancato invio delle comunicazioni obbligatorie in piattaforma: sanzione da 500 a 3.000 euro per ogni corso, più sospensione dall’elenco fino a 6 mesi.
c.    Rilascio di attestati non generati dalla piattaforma: sanzione da 100 a 600 euro per ogni attestato; gli attestati sono nulli.
d.    Revoca dell’iscrizione all’elenco in caso di dichiarazioni non veritiere sui requisiti, con possibilità di nuova domanda dopo 12 mesi.
e.    Le sanzioni sono irrogate dalle ATS; i relativi proventi sono destinati secondo l’art. 60 quater, comma 1-bis, l.r. 33/2009.
 

Monitoraggio (art. 5)
Il Comitato regionale di coordinamento monitora l’applicazione della legge e coordina le politiche regionali sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
 

Modifiche alla l.r. 33/2009 (art. 6)
Viene specificato che una quota dei proventi delle sanzioni è destinata:
    alla formazione e aggiornamento del personale ATS;
    a iniziative di sensibilizzazione della popolazione e a studi e ricerche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
    fino a un ulteriore 4% al finanziamento e al funzionamento della piattaforma informatica prevista dalla nuova legge.
 

Entrata in vigore operativa (art. 7)
Obbligo di iscrizione all’elenco, uso della piattaforma e sanzioni principali decorrono 30 giorni dopo la pubblicazione delle delibere attuative della Giunta.
Le sanzioni per mancato uso della piattaforma e per attestati non conformi decorrono 6 mesi dopo l’attivazione della piattaforma.

 

Non ci resta quindi che attendere l’emanazione delle delibere attuative.
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