La sanificazione degli ambienti di lavoro: cosa fare?

Ricevo molte richieste di chiarimento in merito alla sanificazione ed in particolare su chi la può fare.  

Il protocollo condiviso in allegato 6 al DPCM 26-4-2020 al punto 4 definisce i requisiti (obbligatori) per la pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro, prevedendo:

  1. La pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
  2. La sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
  3. In caso di persona con COVID 19, la pulizia e sanificazione immediata in base a circolare n. 5443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute.
  4. Le aziende che sono ubicate in zone colpite pesantemente dal Covid 19 devono eseguire la sanificazione del punto 3. prima di aprire (quindi le altre no). 

Il punto 2 potrebbe anche essere fatto dal personale dell’azienda stessa ma rispettando requisiti di legge che specifico più avanti.

Il punto 3 e 4 deve essere fatto solo dalle aziende specializzate come specificato di seguito.

La sanificazione periodica di cui al punto 2., può essere eseguita dal personale aziendale, purchè si rispettino dei requisiti.

Comprendo che possono sembrare requisiti pesanti, ma la sanificazione degli ambienti è una delle misure operative obbligatorie ed efficaci per il contenimento del virus, insieme a igiene personale, distanziamento e DPI e deve pertanto esserne garantita l'efficacia, oltre a dovere anche proteggere l'addetto che la esegue.

  1.  L’azienda deve definire un protocollo aziendale di pulizia e sanificazione in cui sono
    chiaramente indicati i prodotti con schede tecniche, eventuali modalità di diluizione in
    acqua, attrezzature e istruzioni agli operatori su come usare attrezzature, stracci differenziati e cambiati frequentemente, ecc. Deve definire la programmazione per la pulizia e sanificazione e tenere un registro dettagliato.
  2. Il personale addetto alla sanificazione deve avere a disposizione i DPI (maschera FFP2 certificata o approvata in deroga da INAIL, occhiali protettivi o visiera, guanti monouso).
  3. Il personale deve essere formato, informato e addestrato. Per formazione si intende la frequenza di un corso di addetto pulizie in ambienti professionali con rilascio di attestato e che tratti i seguenti argomenti:
  • Basi microbiologiche (differenza tra virus e batteri e loro caratteristiche in funzione della disinfezione)
  • Definizioni di pulizia, detersione, igienizzazione, disinfezione, sanificazione e sterilizzazione
  • Prodotti chimici da utilizzare, la loro scelta corretta ed il loro utilizzo corretto
  • Metodi fisici di disinfezione
  • Modalità d’uso delle attrezzature
  • Procedure di lavoro da seguire
  • Utilizzo corretto DPI

In merito ai prodotti da utilizzare, viene data indicazione che i virus “sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato”. Quindi ad esempio:

  • Acqua ossigenata accelerata (0,5%)
  • Alcool etilico (70%)
  • Isopropanolo (50%)
  • Ipoclorito di sodio (0,1– 0,5%)
  • Clorito di sodio (0,23%)

I prodotti chimici utilizzati quindi devono essere “presidi medico chirurgici” (indicazione in etichetta) e avere uno o più dei principi attivi sopra indicati. 

In merito alle ditte esterne: il protocollo condiviso in allegato 6 al DPCM 26/4/2020 non specifica che le attività di sanificazione periodica debbano essere fatte solo da aziende con particolari requisiti. Sarebbe però opportuno qualificare l’impresa di pulizie secondo gli stessi requisiti descritti sopra. Il proprio protocollo aziendale di pulizia e sanificazione è utile quindi che abbia allegata una specifica tecnica dell’impresa che oltre a descrivere la propria procedura di lavoro, alleghi: gli attestati di formazione dei dipendenti, dichiarazione di utilizzo dei DPI certificati o approvati in deroga da INAIL, schede tecniche/certificati dei prodotti e delle attrezzature utilizzate e dichiarazione sui metodi di prova che attestano che la procedura di pulizia e sanificazione da loro applicata è efficace.

La sanificazione in caso di persona con Covid 19 e nelle zone  colpite pesantemente dalla pandemia, deve essere fatta esclusivamente dalle imprese che  hanno in visura camerale il codice ATECO 81.29.10 con specifica sulla sanificazione. Tali imprese hanno obbligo di nominare un responsabile tecnico indicato in CCIAA. Invece il codice ATECO 81.21.00 non può effettuare tale tipologia di sanificazione.

Se poi intendete accedere agli ammortizzatori sociali previsti per gli interventi di sanificazione, dovete obbligatoriamente rivolgervi ad un’impresa ATECO 81.29.10. Il recente Decreto Liquidità ha esteso il credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro includendo anche quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) oltre all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. In sintesi:

 SPESE AMMISSIBILI:

  • spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuali (ad esempio mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3, guanti, visiere e tute di protezione);
  • acquisto di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale;
  • acquisto di detergenti mani e disinfettanti.

AGEVOLAZIONE:

Per l’esercizio 2020 è previsto un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese. Il credito d’imposta non potrà eccedere il valore di 20.000 €.

 

La scrivente è disponibile a fornirvi la consulenza necessaria alla stesura dei vari protocolli aziendali e a supportarvi nella conformità al DPCM del 26/04/2020. info@light-consulting.it