INAIL: Istruzioni operative per la comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi

INAL ha pubblicato lo scorso 12 ottobre la Circolare n. 42 “Comunicazione  di  infortunio  a  fini  statistici  e  informativi  ai  sensi  dell’art.  18 commi  1,  lettera  r),  e  1 bis  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative”.

L’obbligo specifica che, tutti i  datori  di  lavoro,  compresi i datori  di lavoro  privati  di  lavoratori  assicurati  presso  altri  Enti  o  con  polizze  private, nonché  i  soggetti  abilitati  a  intermediazione,  a  decorrere  dal 12  ottobre  2017 avranno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, (...) nonché per  loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di  cui  all’articolo  8,  entro  48  ore  dalla  ricezione  del  certificato  medico,  a  fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

Resta inteso che per gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore  a  tre  giorni  permane  l’obbligo  della  denuncia  di  infortunio come da prassi.

INAIL ha reso disponibile il  nuovo  servizio  telematico “Comunicazione  di infortunio”  quale  esclusivo  strumento  volto  a  inviare,  per  fini  statistici  e informativi, la comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti nonché ai soggetti a essi equiparati, secondo le informazioni e le relative istruzioni fornite nel manuale utente pubblicato nel Portale dell’Inail nella sezione “Supporto - Guide e manuali operativi”.

Il servizio on line è differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di lavoro secondo le seguenti gestioni:

  • gestione industria,  artigianato,  servizi  e  pubbliche  amministrazioni  titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), nel seguito denominata Iaspa;
  • gestione per conto dello Stato;
  • settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione (Pan);
  • gestione agricoltura;
  • datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

Qualora  per  eccezionali  e  comprovati  problemi  tecnici  non  fosse  possibile l’inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate  esclusivamente  tramite  posta  elettronica  certificata  (Pec), utilizzando  il modello  scaricabile  sul  portale  dell’Inail alla  casella  di  posta  elettronica certificata  della  competente  Sede  locale  dell’Inail,  individuata  rispetto  al domicilio dell’infortunato e allegando la copia del la schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento in argomento.

Sono previste le seguenti sanzioni:

  • Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro.
  • Invece, con riferimento agli  infortuni  superiori  ai  tre  giorni prevede, l’applicazione  della  sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.

L’onere dell’accertamento e l’irrogazione  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  sopra  richiamata  è in capo alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.

Il testo completo della circolare è consultabile al seguente link:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/testo-integrale-circolare-n-42-del-12-ottobre-2017.pdf