Dal 15/10/2021 obbligo di controllo Green Pass per i lavoratori. Cosa dice il DL pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Su Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21/09/2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 21/09/2021 n. 127 contenente le disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass) in vari ambiti lavorativi al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2. Nel seguito si approfondiscono le disposizioni applicabili all’ambito privato.

Dal 15/10/2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissato nel 31/12/2021, per accedere ai luoghi di lavoro è richiesto di possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass. Tale disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.

Il Green Pass non verrà richiesto ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il datore di lavoro dovrà quindi verificare, possibilmente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro:

  • la validità del Green Pass dei propri lavoratori;
  • la validità del Green Pass di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni (ad esempio manutentori, consulenti, formatori, ecc).

Il datore di lavoro dovrà quindi, entro il 15/10/2021, organizzare le attività di verifica, che si ricorda dovranno essere eseguite tramite App VerificaC19.

I controlli possono anche essere eseguiti a campione, ma si consiglia di definire una procedura per la determinazione del campione. Si ricorda che il Garante Privacy ha vietato la raccolta di dati e/o copie dei Green Pass in quanto trattasi di dati particolari che possono essere trattati esclusivamente da personale medico soggetto a segreto professionale (rif. GDPR 679/2016). Ne deriva che il Green Pass va controllato ogni volta che il lavoratore accede al luogo di lavoro, anche sul presupposto che il Green Pass può essere generato da vaccinazione, da guarigione da Covid-19 o da test antigenico (e il datore di lavoro non è tenuto a conoscere questa informazione personale) e pertanto avere scadenze diverse.

Il datore di lavoro dovrà, entro il 15/10/2021, nominare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni.

Qualora i lavoratori comunichino di non essere in possesso del Green Pass o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, sino al termine di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 31 dicembre 2021).

Il lavoratore non subirà conseguenze disciplinari e conserverà il rapporto di lavoro.  Però per i giorni di assenza ingiustificata il lavoratore non percepirà la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore e avvalersi di un lavoratore in sostituzione del lavoratore sospeso. Il contratto di lavoro stipulato per la sostituzione non potrà eccedere i 10 giorni e sarà rinnovabile per una sola volta e non oltre il termine del 31/12/2021. La durata della sospensione del lavoratore non può eccedere la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione.

Al verificarsi delle seguenti violazioni, è prevista la sanzione amministrativa che è stabilita in euro da 600 a 1.500, oltre conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore:

  • Mancato controllo da parte del datore di lavoro, o
  • Mancata adozione delle misure organizzative entro il 15/10/2021, o
  • L’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in assenza di Green Pass,

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

By Paola Radice