Covid-19 e trattamento dei dati personali: chiarimenti del Garante Privacy

Il Garante Privacy ha pubblicato le FAQ “Covid-19 e trattamento dei dati personali” nel contesto lavorativo  nell’ambito dell’emergenza sanitaria, fornendo indicazioni precise e inequivocabili sulla rilevazione della temperatura, sulle autodichiarazioni in merito all’eventuale esposizione al contagio da COVID 19, e altro.

Di seguito i principali punti.

Non è ammessa la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea associata all’identità dell’interessato, in quanto costituisce un trattamento dei dati personali. E’ concesso invece, nel rispetto del principio di “minimizzazione”, la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge.

E’ ammesso richiedere ai propri dipendenti e terzi (visitatori e utenti) di rendere informazioni, anche mediante un’autodichiarazione, in merito all’eventuale esposizione al contagio da COVID 19 quale condizione per l’accesso alla sede di lavoro.

Il medico competente provvede a segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l’impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. A tal fine, non è necessario comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore.

I datori di lavoro, nell’ambito dell’adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus a meno che il diritto nazionale lo consenta. Infatti il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l’individuazione dei “contatti stretti” al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.

I datori di lavoro non hanno obbligo di comunicazione dell'identità del personale contagiato in favore del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Non può essere resa nota l’identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori da parte del datore di lavoro. Il datore di lavoro è, invece, tenuto a fornire alle istituzioni competenti e alle autorità sanitarie le informazioni necessarie, affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste anche dalla normativa d’urgenza adottata in relazione alla predetta situazione emergenziale.

Fonte https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#lavoro

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